C’è una lunga nota de La metafisica dei costumi di Immanuel Kant che ha fatto versare fiumi di inchiostro. In essa Kant affronta la questione se il popolo abbia mai “il minimo diritto di punire il sovrano per la sua passata amministrazione”. E la risposta è che no, questo diritto il popolo non ce l’ha. Di più, se vi è un “delitto che rimane eterno e non può mai essere espiato (crimen immortale, inexpiable)” questo non è l’assassinio del sovrano (nella figura del monarca: Carlo I d’Inghilterra o Luigi XVI), ma la sua solenne esecuzione, “fatta dal suo popolo”. E la ragione è che il semplice assassinio può presentarsi come un’eccezione, dettata da uno stato di necessità, rispetto alla formalità dei rapporti giuridici, mentre l’esecuzione rappresenta “un completo rovesciamento dei principi che regolano i rapporti tra il sovrano e il popolo”: con essa, “la violenza cammina a fronte alta e si erge a principio del più santo diritto”. L’assassinio non è “un atto di giustizia penale, ma semplicemente un atto di autoconservazione”, per il timore che il monarca possa, rimanendo in vita, riprendere il potere; l’esecuzione, invece, dà all’azione “il colore di una punizione, cioè di un atto giuridico”, il che significa che mette in forma di diritto la lacerazione del diritto, eleva a regola la più mostruosa delle eccezioni, legalizza la violenza pura. In una parola: è “il suicidio dello Stato”. La prosa solitamente sobria di Kant vibra in questa pagina di un brivido d’orrore. E mentre corre questa nota, il testo principale spiega che il popolo non è mai autorizzato alla resistenza, e che un cambiamento costituzionale può essere eseguito soltanto dal sovrano mediante riforme, e mai dal popolo mediante rivoluzione.
Poi Kant mette un punto, comincia un nuovo capoverso e aggiunge: “Del resto, quando una rivoluzione è riuscita e si è fondata su una nuova costituzione, l’illegalità della sua origine e della sua attuazione non possono sciogliere i sudditi dall’obbligo di adattarsi come buoni cittadini al nuovo ordine”. E così sul delitto eterno e inespiabile torna a stendersi la trama fitta del diritto, e l’abisso dell’usurpazione violenta viene celato dalla costituzione di un nuovo ordine.
Il fatto è che Kant parla sempre a partire da un ordine giuridico costituito; anzi: l’espressione “ordine giuridico costituito” è ridondante, poiché non c’è diritto che non sia costituito. Il che significa anche che non c’è potere costituente che non sia violento, benché questa violenza debba restar nascosta, una volta che (e affinché) l’ordine giuridico sia appunto costituito. Kant scrive quindi: “L’origine del potere supremo è per il popolo, che sta sotto di esso, imperscrutabile dal punto di vista pratico, cioè il suddito non deve sofisticare intorno alla sua origine”. Non siamo molto lontani dal fondamento mistico dell’autorità di cui parlavano Montaigne e Pascal.
Ora, cosa sta succedendo in Iraq? La solenne esecuzione è una possibilità, anzi la possibilità. Un capo di Stato, Saddam Hussein, è sotto processo. Deve rispondere di crimini di guerra, e rischia la pena di morte. Saddam Hussein non è giudicato da un tribunale penale internazionale ma “dal suo popolo”, cioè da un tribunale iracheno. Non viene tuttavia giudicato secondo la legge e le formalità vigenti al tempo in cui venivano perpetrati dal deposto raìs i delitti per i quali è sotto processo, ma da un nuovo tribunale istituito dalle autorità militari statunitensi nel 2003 e in via di recepimento nel nuovo ordine costituzionale. Lasciamo agli esperti di diritto il compito di fornire pareri circa legalità e legittimità di questo processo – pareri che per fortuna fanno proprio quello che Kant diceva che non si deve fare: sofisticare – e ci limitiamo a un’unica considerazione suggeritaci dalla nota della Metafisica dei costumi sopra riportata. Essa riguarda il senso di quello che accade. Un popolo vede il sovrano chiamato a rispondere innanzi a un giudice. Un popolo vede l’imperscrutabile, quel che Kant riteneva non si debba vedere. È il significato più profondo della democrazia: mettere a giorno gli arcana imperii. Il “colore” del diritto sarà pure un “palliativo infelice”, come diceva Kant, ma intanto funziona da schermo (televisivo, per giunta!): si frappone all’immediata violenza costituente e, insieme, fa vedere.
Il popolo assiste a uno spettacolo. Anche Kant ebbe modo di assistere a uno spettacolo, quello della rivoluzione francese, e nonostante l’impossibilità di includere la rivoluzione entro i principi del diritto, scrisse: “Questa rivoluzione, io dico, trova negli spiriti di tutti gli spettatori non coinvolti una partecipazione che rasenta l’entusiasmo”. Scrisse questo perché, non coinvolto, parlava a una prudente distanza dai fatti. Il popolo iracheno è coinvolto, ma lo schermo giuridico consente proprio quello che consentiva a Kant di entusiasmarsi: di mettersi a una certa distanza dalla violenza rivoluzionaria. Ma questo richiede, coerentemente, un’ultima cosa: che Saddam non venga condannato a morte. Che dalla violenza il diritto del nuovo Stato iracheno si ritragga. C’è un fondo d’ipocrisia in ciò: si chiama in giudizio un sovrano, il suo dispotico esercizio del potere di vita e di morte, e gli si commina una pena più lieve di quella capitale. Ma tra il fondo d’ipocrisia del potere democratico e il fondamento mistico dell’autorità sovrana, è da preferirsi di gran lunga il primo.