Su Riace non basta il principio di legalità

L’arresto del sindaco di Riace, Domenico Lucano, ci pone di fronte a un caso di violazione di legge consapevole e disinteressata, sul piano personale. Lo scopo, non sempre esplicito sebbene chiaramente desumibile da comportamenti concludenti, appare quello di testimoniare la necessità e la possibilità di realizzare coerentemente i principi costituzionali dell’ordinamento, a partire da quelli a tutela dei diritti umani. Si tratta di un atto di coscienza di rilevanza pubblica che, come ha scritto John Rawls quando si è cimentato con la definizione di disobbedienza civile, si rivolge al “senso di giustizia della maggioranza della comunità”. Un atto politico, perché sebbene possa essere ispirato da convinzioni morali o religiose non fa appello a tali convinzioni, ma a principi di giustizia. Chi compie un tale atto non contesta l’ordinamento politico e giuridico in radice, anzi ne riconosce la legittimità e la validità. Ciò che contesta è la coerenza di alcune norme rispetto ai principi fondativi dell’ordinamento. La violazione consapevole di tali norme è dunque manifestazione di profondo dissenso politico nella consapevolezza delle conseguenze personali, sul piano giuridico, che tale violazione comporterà.

Certo, si potrebbe enfatizzare come la condotta di Lucano non sia stata inequivocabile, e come la volontà di violare una legge che si ritiene ingiusta e incoerente con i principi fondamentali dell’ordinamento vada resa esplicitamente pubblica attraverso manifestazioni eclatanti volte a scuotere la coscienza sociale. Per configurarsi quale atto di pura disobbedienza civile la condotta in questione dovrebbe, in altre parole, equivalere all’autodenuncia della violazione stessa. Nel caso di Lucano sembra che la denuncia dell’ingiustizia creata dalla legge Bossi-Fini si sia incarnata non tanto in una manifestazione pubblica e dimostrativa del sindaco, quanto nel modello stesso di accoglienza e integrazione sperimentato a Riace, di fatto incompatibile con l’insieme complessivo delle disposizioni contenute nella Bossi-Fini. In ogni caso, sul piano concettuale possiamo in effetti dubitare dell’esatta corrispondenza della condotta di Lucano con i canoni della disobbedienza civile espressi sin dal 1848 nel celebre saggio di David Thoureau (inviterei a leggere anche il ben più risalente Discorso sulla servitù volontaria pubblicato dal 23enne Étienne de La Boétie nel 1553). Ma è così importante negare questa corrispondenza? Cambia forse il significato politico e morale della questione sollevata dal caso di Riace? Io non credo.

La vicenda di Lucano pone interrogativi che non riguardano tanto l’azione della magistratura, la qualificazione giuridica o filosofica degli atti che il sindaco di Riace ha compiuto. Investono invece direttamente il ruolo dell’opinione pubblica, delle forze sociali e delle forze politiche. L’atto di Lucano riflette, in primo luogo, la fragilità del tessuto civico del nostro paese, nel quale raramente riesce a coagularsi un movimento di opinione autenticamente indirizzato a garantire basilari principi di giustizia. In secondo luogo, riflette l’incapacità delle forze politiche, e in particolare di quelle che da tali principi sono geneticamente ispirate, a determinare riforme profonde in nome della giustizia e della solidarietà. Il modello Riace e la disobbedienza sui generis di Lucano diventano dunque forme di supplenza politica. E possono essere un punto di partenza, soprattutto per le forze di sinistra, per contrastare la deriva xenofoba e populista e per una difficile ma doverosa iniziativa legislativa. Del resto, la storia dei movimenti socialisti, social-democratici e liberal-democratici, in Europa e negli Stati Uniti, è piena di esempi di pratiche più o meno ortodosse di disobbedienza in grado di produrre, indipendentemente dalle reali intenzioni dei protagonisti, profondi cambiamenti culturali, politici e giuridici.

Le forze politiche dovrebbero dunque comprendere che l’atto di Lucano non può essere letto – politicamente – attraverso la lente del principio di legalità. D’altro canto, le leggi ordinarie sono il frutto di processi politici e il nostro ordinamento prevede la possibilità del vaglio di costituzionalità ad opera della Corte costituzionale proprio perché, in uno Stato di diritto compiuto, il volere della maggioranza incontra il limite della Costituzione. Un limite che diventa invalicabile quando ha per oggetto i principi fondamentali e la forma repubblicana. Entro questo quadro istituzionale, i partiti possono prendere posizione liberamente perché non sono lo Stato e non sono un potere dello Stato. Quando un partito si fa Stato, o agisce come se fosse lo Stato, sia esso di maggioranza o di opposizione, perde la propria ragion d’essere. Il partito è una formazione sociale intermedia tra il popolo e le istituzioni. Il suo compito è dare un indirizzo politico alle istituzioni sulla base degli interessi generali aggregati e rappresentati nella società. Il suo compito è promuovere una trasformazione politica, anche attraverso gli strumenti legislativi della democrazia parlamentare, recependo le istanze di rinnovamento e di giustizia che la società avanza. Per queste ragioni, il caso Lucano è una prova importante per misurare la qualità morale della nostra democrazia.

Foto di John